Fiscalità e imposte sui redditi per i venditori
Tutti i venditori che operano su e-Desea sono responsabili della corretta dichiarazione e tassazione dei redditi derivanti dalle vendite effettuate sulla piattaforma, in conformità alle normative fiscali del proprio Paese di residenza fiscale.
In quanto marketplace e gestione completamente online, e-Desea non effettua trattenute o versamenti fiscali per conto dei venditori, né funge da sostituto d’imposta. Pertanto, ogni venditore è tenuto a regolarizzare autonomamente i propri obblighi fiscali, emettendo regolare documento fiscale secondo la propria posizione (es. fattura, ricevuta, ecc.), ed eventualmente iscrivendosi come attività commerciale qualora previsto dalla normativa nazionale.
Per i venditori italiani, ciò può significare:
- Possesso di partita IVA se si tratta di attività abituale e organizzata;
- In caso di vendite occasionali, obbligo di dichiarare i proventi come redditi diversi (art. 67 TUIR);
- Obbligo di emettere fattura elettronica se in regime ordinario o forfettario con partita IVA.
Invitiamo tutti i venditori a consultare un commercialista di fiducia per verificare la corretta modalità di inquadramento fiscale e adempimento degli obblighi relativi a IVA, imposte sul reddito e dichiarazioni fiscali.
I venditori presenti su e-Desea sono pienamente responsabili della corretta applicazione, indicazione e versamento dell’IVA (o equivalente imposta indiretta nel Paese di residenza fiscale), ove dovuta, sui beni venduti attraverso la piattaforma.
La piattaforma e-Desea, pur offrendo un ambiente digitale facilitato per la vendita, non si configura come parte attiva nei contratti di compravendita, e non è responsabile dell’emissione di documenti fiscali (fatture, ricevute, ecc.) da parte dei venditori. Spetta quindi a ciascun venditore:
- Applicare l’aliquota IVA corretta sul prezzo di vendita, se soggetto a IVA;
- Indicare chiaramente il prezzo comprensivo di IVA, ove prevista;
- Rispettare eventuali soglie e obblighi relativi alla vendita a distanza intracomunitaria (Reg. UE 2017/2454 – “OSS/IOSS”);
- Adeguarsi alla normativa locale in caso di vendite internazionali, anche verso Paesi extra-UE, dove potrebbero applicarsi dazi doganali e imposte all’importazione.
È responsabilità del venditore conoscere e rispettare la normativa IVA del proprio Stato e di quello del consumatore finale, se diverso. Consigliamo fortemente a ogni venditore di consultare un commercialista per valutare la necessità di aderire al regime OSS (One Stop Shop), che consente di semplificare la gestione dell’IVA sulle vendite transfrontaliere verso altri Paesi UE.
